Cambi destinazioni d'uso, Blasioli: retromarcia della Regione dopo i rilievi del Ministero
04 agosto 2026 - 09:40

(ACRA) – “Dopo la bocciatura del Ministero, la Regione annuncia, con una lettera, l’impegno a sopprimere la norma derogatoria e molto invasiva delle competenze comunali, in materia di cambi di destinazione d’uso. L’impegno arriva giusto prima del Consiglio dei Ministri convocato per domani (oggi ndr) e che, con tutta probabilità, avrebbe impugnato l’intera legge” osserva in una nota, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Blasioli. “Si tratta della misura inserita alla chetichella e contro ogni regola di trasparenza e informazione, con un subemendamento ‘volante’ e scritto a mano nel corso del Consiglio regionale del 16 giugno 2026, durante la discussione del progetto di legge, poi divenuto legge n. 13/2026, su cui il Partito Democratico aveva anche fatto ricorso al Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie. Al ricorso – spiega Blasioli - avevo personalmente fatto precedere una lettera al presidente del Consiglio regionale, per segnalare il mancato rispetto del Regolamento Consiliare. In due successive lettere, del 7 e 9 luglio, avevo inoltre scritto al Ministero delle Infrastrutture e a quello degli Affari Regionali, per chiedere una attenta verifica di questa norma. Ed è stato proprio il Ministero delle Infrastrutture a ‘consigliare’ alla Regione, lo stralcio della norma. In una lunga lettera di controdeduzioni, è lo stesso Servizio Legislativo del Consiglio Regionale a dare ragione al Ministero e ammettere come ‘nella sua attuale formulazione, la disposizione ‘si esponga al rischio di tradire la propria ratio’, e come sia stata utilizzata da parte di chi ha scritto la norma ‘una discutibile tecnica redazionale – anche in ragione dell’introduzione tramite presentazione sub emendamento nel corso dei lavori d’Aula’. Insomma, aggiunge il vice presidente “per il Consiglio Regionale la disposizione è scritta male, poiché invece di riproporre la norma già contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 23-ter del DPR 380/2001 che ammette sempre il mutamento di destinazione d’uso sia all’interno della stessa categoria funzionale (per esempio da studio professionale a residenziale), che tra categorie complementari, solo per un singolo edificio, ‘presta il fianco a interpretazioni non coerenti’”. “Questo perché la norma impugnata utilizza in maniera impropria il termine ‘variante urbanistica’ riferibile non solo agli immobili, ma anche ai terreni su cui sono edificati e perché appunto va oltre le competenze regionali costituzionalmente riconosciute dall’articolo 117, svilendo il ruolo e le funzioni dei Comuni e dando un sostanziale via libera a cambi di destinazione d’uso piuttosto impattanti (da hotel a residenza, giusto per citarne uno). A questo punto – conclude - occorrerà solo attendere il primo Consiglio Regionale utile, per approvare la norma che sopprime la norma “incriminata”, andando anche a risolvere il problema della richiesta, sollevata dal Collegio delle Garanzie Statutarie di ripubblicazione della legge, che a questo punto potrà essere ripubblicata direttamente senza la norma oggetto di cancellazione. Esprimiamo soddisfazione per la imminente risoluzione della vicenda, rimanendo vigili sulle prossime azioni in Consiglio Regionale, e soprattutto per lo scampato pericolo dell’effetto di questa norma sull’urbanistica comunale, specialmente sul territorio di Pescara”. (com/red)