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Ciclopolitana Pescara, le critiche del Pd

03 marzo 2021 - 16:50

(ACRA) - Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa indetta da Antonio Blasioli, Consigliere regionale, con il gruppo consiliare PD al Comune di Pescara, avente ad oggetto: “al Comune di Pescara opere pubbliche come al gioco dell’oca”. Presenti i consiglieri comunali  Piero Giampietro – capogruppo del Pd, Marco Presutti, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e il Segretario del Circolo PD di Pescara Portanuova e componente della Segreteria cittadina pescarese Antonio Caroselli. "Un progetto di € 250.000,00 - si legge in una nota - finanziato con i fondi delle Periferie, che avrebbe dovuto creare una rete di piste ciclabili, riporta alla fine Viale della Pineta alla situazione originaria, con un limite di 30 Km/h. Il progetto doveva garantire un raccordo con le piste ciclabili dell’Università e della riviera. Progetto approvato, inviato per presa d’atto alla Presidenza del Consiglio, appaltato, ma con i lavori la strada è invece tornata ad essere una strada identica a prima, senza ciclabile, con un cartello di zona 30 che rischia di costare ai cittadini di Pescara un grosso importo per via degli atti adottati e della scarsa trasparenza. Il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato il 1 giugno 2018 dalla Giunta e poi stravolto in due passaggi successivi, senza giustificazione prevista dalla legge e nel secondo caso anche senza atti, che a questa mattina non esistono. Ricostruiamo la storia. Il 1 giugno 2018 la giunta di centrosinistra approva la pista ciclabile. Doveva sorgere sul lato sud di Viale della Pineta fino a ricollegarsi a quella di Viale Pindaro e alla riviera sud dall’altro. Si stanzia la somma di € 250.000,00. Il lavoro viene appaltato alla ditta LIFE S.r.l. che fa un ribasso del 27,123%. I lavori iniziano, ma cambia il Governo della città e dopo l’esecuzione del cordolo su buona parte della pista, la Lega porta in aula il 18 dicembre 2019 un ordine del giorno con cui invita il Sindaco a sospendere il lavoro. l lavoro viene quindi sospeso e a ottobre 2020 il Dirigente di fiducia del Sindaco, Ing. Fabrizio Trisi, approva la variante. La Determina n. 321 del 23 novembre 2020 ripercorre le tappe e i numeri della variante. Qui sorge il primo problema. Le varianti sono possibili, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 solo per specifici casi. Art. 106 codice dei contratti prevede: 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o ((…)) a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. Cosa si legge invece nella determina: «la Direzione dei lavori ha predisposto nel mese di ottobre 2020 la 1° variante in corso d’opera, relativa ai lavori in oggetto necessaria a seguito delle seguenti circostanze impreviste ed imprevedibili: rimostranze di alcuni cittadini e commercianti della zona che hanno valutato deleteria per l’attività commerciale, resa già difficile dal recente COVID-19, l’eliminazione di alcuni parcheggi nei tratti individuati nelle tavole di progettazione come tratti n. 08, 09, 10, 11 e 12; istituzione di una “Zona 30” in un tratto di Via della Pineta e precisamente: dall’incrocio di Via Pantini al rondò di fronte all’Università;». Le due motivazioni appaiono illegittime e risibili. Ad avviso del dirigente Trisi sarebbero circostanze impreviste e imprevedibili le rimostranze dei cittadini e l’istituzione di una zona 30, che attualmente è stata fatta solo con un paio di cartelli. Già questo sarebbe sufficiente per chiedere le dimissioni del Sindaco che invece, sperando di non essere scoperto, ha subito addossato la colpa sulla precedente giunta, rea di aver scelto un tecnico che ha fatto pedissequamente quanto richiesto dal suo dirigente, il quale ha approvato l’atto. Sempre a pag. 5 della determina si legge: «Vista la relazione redatta e sottoscritta dal Rup arch. Fabrizio Trisi ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 con cui si esprime valutazione positiva sulla variante in argomento, precisando che le lavorazioni necessarie per cause impreviste ed imprevedibili, art. 106 co.1, lett. c);». E’ chiaro quindi che le cose non stanno come dice Capitan coraggio Carlo Masci, ma la responsabilità è del Suo dirigente di fiducia e ora Masci è notiziato anche di questa ulteriore illegittimità, che immagino conosca. Ma andiamo oltre. Con la prima variante i costi del progetto sono lievitati. Di quanto? Ce lo dice la determina a pagina 6. Sono aumentati di €. 54.951,13

 

 

LAVORI

ONERI

TOTALI

IVA

AGGIUDICAZIONE

€ 126.877,22

€ 14.206,28

€ 141.083,50

€ 14.108,35

1ª VARIANTE

€ 167.094,73

€ 23.944,35

€ 191.039,08

€ 19.103,91

DIFFERENZA

€ 40.217,51

€ 9.738,07

€ 49.955,58

+     € 4.995,55

 

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