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Moligean, FdI: verità stabilità da Legge e fatti

05 agosto 2021 - 13:43

(ACRA) - “Senza alcuna prudenza e precisione il consigliere di minoranza del Comune di Bolognano ed il consigliere regionale, Antonio Blasioli, continuano ad offrire, senza contraddittorio, un’immagine maliziosa della vicenda Moligean. Peccato per loro che siano i fatti e la legge a ripristinare la verità, unico strumento contro le falsità e le invenzioni. Ai due professionisti della disinformazione ma soprattutto ai lettori destinatari, si diffonde l’unita sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce ogni dubbio residuale ai cittadini vittime del racconto di parte. Si coglie l’occasione per evidenziare la condotta dell’attuale Sindaco di Bolognano, insensibile a qualsiasi lottizzazione sui siti inquinati. Dal 2008 la procura di Pescara ha attenzionato i reati commessi e si attende il definitivo provvedimento sull’ex primo cittadino indagato.  Questi sono i fatti, questa è la legge, il resto appartiene solo alla sfera delle strumentalizzazioni politiche, più che inopportune rispetto a tematiche così sensibili per la nostra regione”. La nota congiunta del capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa e del sindaco di Bologano, Guido Di Bartolomeo. Di seguito il testo integrale della Ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata il 09/07/2021: 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2021, proposto dalla società Moligean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Bolognano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Guidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Edison S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise  Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini, 1; per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 100 del 27 aprile 2021, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di messa in sicurezza di immobili. Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolognano, di Edison S.p.a.  e dei Ministeri dell'Interno e della Transizione Ecologica; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Lequaglie e Antonella Guidoni, che partecipano alla discussione orale da remoto ai sensi della citata disposizione; Ritenuto che l’appello non merita accoglimento, atteso che; nel complessivo bilanciamento degli interessi, prevale l’esigenza pubblica della sollecita eliminazione delle possibili fonti di pericolo statico, invero preliminari all’esecuzione della bonifica dei luoghi; peraltro, il merito avanti il T.a.r. è stato fissato in tempi ragionevoli (22 aprile 2022); sotto altro profilo, l’ordinanza comunale impugnata, intendendosi conformare al dictum della sentenza del T.a.r. n. 11 del 2021, ha rimesso alla stessa ingiunta l’individuazione degli interventi necessari, in tal modo preservandone l’autonomia decisionale, progettuale ed operativa; la citata sentenza del T.a.r. n. 11 del 2021 è allo stato esecutiva e il relativo  appello si discuterà nel merito avanti questo Consiglio in data prossima (16 dicembre 2021); ad ogni buon conto, l’appellante potrà rivalersi ex post degli esborsi conseguenti all’ordinanza comunale impugnata, ove questa sia riconosciuta illegittima all’esito del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 5393/2021). Condanna l’appellante società a rifondere al Comune di Bolognano le spese del presente appello cautelare, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge. Condanna l’appellante società a rifondere ad Edison S.p.a. le spese del presente appello cautelare, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge. Condanna l’appellante società a rifondere in solido al Ministero dell’interno ed al Ministero della transizione ecologica le spese del presente appello cautelare, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00). La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso nella camera di consiglio del  giorno  8 luglio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati: Raffaele Greco, Presidente Oberdan Forlenza, Consigliere Luca Lamberti, Consigliere, Estensore Alessandro Verrico,  Consigliere Silvia Martino, Consigliere. (com/red)

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